Legislazione sull'accessibilità: Italia

la bandiera dell'Italia

L'attuazione italiana della direttiva (UE) 2019/882 dell'Unione Europea, la legge Stanca, è entrata in vigore a partire dal giugno 2025. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è responsabile della supervisione della conformità, con l'ultima modifica a questa normativa apportata il 1° luglio 2022.

Ambito di applicazione

La legge Stanca impone che una serie di contenuti e servizi digitali siano accessibili alle persone con disabilità. Nello specifico, ciò include:

  • Sistemi hardware generici di consumo e sistemi operativi per computer destinati a tali sistemi hardware
  • Terminali di pagamento self-service e quelli destinati alla fornitura di servizi disciplinati dal presente decreto
  • Apparecchiature terminali di consumo con capacità di elaborazione interattiva utilizzate per servizi di comunicazione elettronica
  • Apparecchiature terminali di consumo con capacità informatiche interattive utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi
  • Lettori di libri elettronici (e-reader)
  • Servizi di comunicazione elettronica, esclusi i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi machine-to-machine
  • Servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi
  • I seguenti elementi relativi ai servizi di trasporto passeggeri per via aerea, autobus, ferrovia e vie navigabili, compresi i servizi di trasporto urbano, suburbano e regionale:
  • Siti web
  • Servizi mobili, comprese le applicazioni mobili
  • Biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica
  • Fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi, ciò è limitato agli schermi interattivi situati nel territorio dell'Unione.
  • Terminali self-service interattivi situati nel territorio dell'Unione, esclusi quelli installati come parte integrante di veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri.
  • Servizi bancari al consumo
  • Libri elettronici (e-book) e software dedicati
  • Servizi di e-commerce

Come ulteriore punto da considerare, le normative si applicano anche alle comunicazioni di emergenza con il numero di emergenza europeo "112".

Eccezioni

La legge Stanca non si applica ai contenuti dei seguenti siti web e applicazioni mobili:

  • Media temporali preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025
  • Formati di file Office pubblicati prima del 28 giugno 2025;
  • Mappe online e servizi di mappatura, in cui le informazioni essenziali per le mappe destinate alla navigazione sono fornite in formato digitale accessibile Contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall'operatore economico interessato né soggetti al suo controllo
  • Contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono solo contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.

Multe e sanzioni

Il mancato rispetto della legge Stanca può comportare sanzioni pecuniarie comprese tra 5.000 e 40.000 euro. Tale intervallo dipende da fattori quali il grado di non conformità, il numero di prodotti o servizi non conformi e il numero totale di utenti interessati.

Se non vengono intraprese tempestivamente azioni correttive, può essere inflitta un'ulteriore sanzione pecuniaria compresa tra 2.500 e 30.000 euro. Inoltre, i soggetti che rifiutano di collaborare con le autorità possono incorrere in un'altra sanzione pecuniaria compresa tra 2.500 e 30.000 euro.

La mancata attuazione delle misure correttive entro i termini specificati potrebbe comportare anche il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

Segnalazione

La legge Stanca italiana segue il mandato europeo relativo alle dichiarazioni di accessibilità sui siti web e sui servizi digitali del settore pubblico. Tali dichiarazioni sono fondamentali per garantire trasparenza e responsabilità.

Gli operatori economici devono segnalare i casi di non conformità al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che a sua volta informa la Commissione Europea e gli altri Stati membri.

Requisiti della dichiarazione di accessibilità:

  • Deve essere dettagliato, completo e indicare chiaramente la conformità del sito web o dell'applicazione mobile alle normative.
  • Presentato in un formato accessibile
  • Redatto utilizzando il modello di dichiarazione di accessibilità della decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione.
  • Pubblicato sul rispettivo sito web o disponibile con l'applicazione mobile

Contenuto della Dichiarazione di accessibilità:

  • Spiegazione dei contenuti non accessibili, motivi dell'inaccessibilità e alternative accessibili, se disponibili.
  • Descrizione e link a un meccanismo di feedback

Se gli utenti incontrano ostacoli all'accessibilità o desiderano presentare un reclamo relativo alla non conformità, possono contattare l'autorità competente, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). I reclami possono essere presentati tramite:

E-mail: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Numero di telefono: +39 06 8582 11

Sito web ufficiale: https://en.agcm.it/

Indirizzo: Piazza G Verdi, 61a, 00198 Roma

La conformità alla legge Stanca richiede una Dichiarazione di accessibilità chiara. Non sai da dove iniziare? Utilizza ilnostro Generatore gratuito di dichiarazioni di accessibilitàper crearne una in pochi minuti.

Per le informazioni più aggiornate e accurate sui requisiti di accessibilità digitale, si prega di fare riferimento alla documentazione ufficiale fornita dal governo italiano.